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Statuto dell'associazione senza fini di lucro Slow City
Articolo 1.
È costituita una associazione senza fini di lucro denominata Slow City abbreviabile in A.S.C.
L'associazione ha sede legale in via Antonio Stoppani n. 4 20 129 Milano
Articolo 2 Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria
Articolo 3 Scopi
L'associazione costituita senza fini di lucro si propone come scopi:
a. la realizzazione di documentari audio visivi e audio e pubblicazioni che presentano il patrimonio culturale, artistico e architettonico, nonché tematiche culturali, sociali, educative musicali e di interesse collettivo.
b. la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio culturale, architettonico e artistico italiano finalizzati alla realizzazione di quanto previsto al punto a.
c. la realizzazione di momenti di incontro con i cittadini per la presentazione di quanto è realizzato ai punti a) e b)
d. la realizzazione di incontri con altri enti e associazioni aventi simili interessi.
e. la diffusione di quanto realizzato presso iniziative gestite da enti pubblici e o privati e tramite media, quali televisioni internet Facebook, YouTube e altri strumenti analoghi che potranno dimostrarsi adeguati allo scopo, quali giochi e visite interattive.
f. la eventuale realizzazione di una internet TV.
g. la cessione a terze parti dei diritti di riproduzione dei video realizzati al punto a.
h. la stipula di convenzioni con enti pubblici per la diffusione e distribuzione dei video.
i. la formazione di soci o persone esterne all'associazione alle tecniche di ripresa, post-
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà avere il supporto di qualunque ente o persona giuridica, pubblica o privata, nonché collaborare con organismi o enti o associazioni, con i quali ritenga utile avere collegamenti e che non abbiano finalità in contrasto con gli scopi dell'associazione.
L'associazione, previa delibera del comitato esecutivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private e comunque da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'associazione.
Articolo 4
Hanno titolo ad aderire alla associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'associazione e/o impegnati nelle espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprio della associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'associazione.
Gli associati si dividono in:
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Le modalità di adesione verranno definite comunicate e rese disponibili dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5 Ammissione degli associati.
Per l'ammissione degli associati individuali e affiliati: essi devono presentare apposita domanda indirizzata all'associazione su modulo prestampato e versare la quota associativa prevista per le persone fisiche.
Per l'ammissione degli associati Aziende: essi devono presentare apposita domanda su un modulo prestampato indirizzato all'associazione e la motivazione della richiesta e versare la quota associativa prevista per le Aziende.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto successivamente al versamento della quota associativa.
In ogni caso deve essere fornito l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni e convocazioni.
I soci Onorari sono identificati dal Consiglio Direttivo e aderiscono firmando l'accettazione, senza quota associativa.
In ogni caso deve essere fornito l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni e convocazioni
Articolo 6
Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo una volta all'anno.
La quota associativa è stabilita in euro 20,00 (venti e zero centesimi).
La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ovvero entrano 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.
Articolo 7 Obblighi e diritti degli associati
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.
Gli associati Aziende hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata è intrasmissibile. La quota non è rivalutabile.
Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle assemblee dell'associazione.
La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto ad un voto singolo.
Gli associati aziende hanno il diritto di diffondere i video realizzati dietro versamento di un contributo per ogni diffusione di un video che verrà definito di volta in volta.
Articolo 8 Recesso ed esclusione degli associato
La qualifica di associato si perde per recesso dell'associato stesso, ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.
Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata per posta, anche elettronica, almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale.
Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.
Ciascun associato con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere escluso dall'associazione nelle ipotesi di seguito indicate:
a) per mancato versamento della quota associativa annuale;
b)per una grave violazione dello Statuto oppure delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
c) per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione, ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;
d) per dichiarazione di fallimento dell'associato.
Nei suddetti casi, le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero per posta elettronica all'indirizzo di registrazione dell'associato; l'associato, potrà presentare le sue contro-
In tal caso, il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-
Articolo 9 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione
1. L'Assemblea generale degli associati
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vicepresidente
5. Il Tesoriere
6. il Segretario
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 Assemblea Generale degli associati.
L'Assemblea è convocata da parte del Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. L'Assemblea è convocata, inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/5 degli associati, ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati, con posta anche l'elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati.
Gli associati possono delegare a partecipare all'Assemblea un proprio rappresentante o un'altra associato. E' considerata valida la partecipazione in audio e o videoconferenza.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente della associazione.
Quando non diversamente stabilito dalla legge segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'associazione e in caso di sua assenza, un associato nominato dall'Assemblea stessa. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.
I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati via posta anche elettronica a tutti gli associati.
L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 11 Assemblea Ordinaria degli associati
L'Assemblea Ordinaria
a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
b) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge.
c) delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.
d) approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo..
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.
Le deliberazioni saranno valide se approvata maggioranza assoluta degli associati aventi il diritto di voto partecipanti o rappresentati.
Articolo 12 Assemblea Straordinaria degli Associati
L'Assemblea Straordinaria
a) delibera sulle modifiche allo statuto
b) delibera sullo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese in entrambi i casi con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto di voto.
Articolo 13 Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:
a. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
b. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne, le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa
c. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali
d. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'Assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;
e. deliberare sulla ammissione di nuovi associati;.
f. deliberare sull'esclusione degli associati
g. proporre all'Assemblea eventuali modifiche da portare allo statuto.
h. deliberare, per gli associati, le quote associative per l'anno successivo;
i. deliberare ogni altro atto di amministrazione
j. conferire o revocare procure
k. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
1. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea nell'ambito degli associati.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea Ordinaria degli associati che, in tal caso, va convocata entro e non oltre 30 giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente.
La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo viene effettuata tramite posta anche l'elettronica da inviarci con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, oppure anche senza convocazione formale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza impedimento, dal Vicepresidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.
Articolo 14 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee delle associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio, opera con gli stessi poteri del Presidente, in assenza o indisponibilità del Presidente.
Articolo 15 Segretario e Tesoriere
il Consiglio Direttivo nomina tra suoi membri il Tesoriere e il Segretario, i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto e sono rieleggibili.
Il Segretario:
a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.
Il Tesoriere provvede alla gestione economico-
In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione, di tutte le quote associative e dei contributi volontari, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.
La cassa sarà tenuta dal Tesoriere.
Qualora l'ammontare delle Entrate dei pagamenti superi il limite di operazioni in contante previsto dalla legge, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito intestato all'associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente; in questo caso tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.
Articolo 16 Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a. dalle quote associative di cui al precedente articolo 15;
b. da ogni bene mobile E immobile che diverrà proprietà dell'associazione
c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere il rimborso delle quote associative.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 17 Esercizio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
In nessun caso si potrà procedere al distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi ed esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'Associazione.
Vieni ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'associazione.
Articolo 18 Delibera di scioglimento e liquidazione
L'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei relativi poteri. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 Clausola arbitrale
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dal Presidente pro-
Articolo 20 Disposizioni generali
Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.