Slow City - associazione culturale non-profit

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statuto

Associazione

Articolo 1
E'  costituita una associazione senza fini di lucro denominata  Slow City   abbreviabile  in A.S.C.
L'associazione ha sede legale in via Antonio Stoppani 4  20129 Milano.

Articolo Statuto

Articolo 1
E'  costituita una associazione senza fini di lucro denominata  Slow City   abbreviabile  in A.S.C.
L'associazione ha sede legale in via Antonio Stoppani 4  20129 Milano.

Articolo 2 – durata
La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3  Scopi
L'Associazione, costituita senza fini di lucro, si propone come scopi
a) la realizzazione di documentari video culturali che presentano  il patrimonio culturale, architettonico e artistico italiano;
b) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio culturale, architettonico  e artistico italiano  finalizzati alla realizzazione di quanto previsto al punto a);
c) la realizzazione di momenti di incontro con  i cittadini  per  la presentazione di quanto realizzato ai punti  a e b ;
d) la realizzazione di incontri con altri enti e associazioni aventi simili interessi;
e) la diffusione di quanto realizzato presso iniziative gestite da enti pubblici e/o privati e  tramite  media quali televisioni, internet, facebook, youtube e altri strumenti analoghi che potranno dimostrarsi adeguati allo scopo, quali giochi e visite interattive;
f) la eventuale realizzazione di una internet TV ;
g)la vendita e cessione a terze parti dei diritti di riproduzione dei video realizzati  al punto  a) ;
h) la stipula di convenzioni con enti pubblici per la diffusione e distribuzione dei video;
i)   la formazione di soci o persone  esterne all’associazione  alle tecniche di ripresa,  postproduzione digitale e elaborazione degli audio e computer graphics.
Per il raggiungimento dei propri scopi,  l'Associazione potrà avere il supporto di qualunque ente o persona giuridica pubblica o privata nonché collaborare con organismi o enti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e che non abbiano finalità in contrasto con gli scopi dell'associazione.  L'Associazione, previa delibera del Comitato Esecutivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche e  giuridiche pubbliche o private e comunque da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività  dell'associazione.

Articolo 4
Hanno titolo ad aderire all’Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione
Gli associati si dividono in:
- Fondatori: sono coloro che  hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono i  5 firmatari del presente atto.
- Individuali: sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione;
- Affiliati: sono le associazioni e le fondazioni aventi  la caratteristica di essere enti no-profit;
- Aziende: sono le società di persone o di capitali;
- Sostenitori: sono persone fisiche o aziende  che richiedono di essere ammesse all'Associazione e che contribuiscono in modo rilevante al patrimonio dell’associazione;
- Onorari: sono persone fisiche o aziende che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti  particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all’Associazione.
Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio  Direttivo.

Articolo 5 Ammissione degli Associati
Per l’ammissione degli associati Individuali e affiliati:  essi devono presentare apposita domanda, indirizzata all'Associazione, su modulo prestampato  e versare la quota associativa prevista per le persone fisiche.
Per l’ammissione degli associati Aziende:  essi devono presentare apposita domanda,su modulo prestampato,  indirizzata all'Associazione e  la motivazione della richiesta e versare la quota associativa prevista per le Aziende.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo e  ha effetto successivamente al versamento della quota associativa.
I soci onorari sono identificati dal Consiglio Direttivo e aderiscono firmando l'accettazione, senza  quota associativa
In ogni caso deve essere fornito l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni e convocazioni.


Articolo 6 Quote associative
Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo una volta all'anno.
Per il primo anno la quota associativa è stabilita in euro 20 (venti e zero centesimi). La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.
Articolo 7 Obblighi e diritti degli Associati
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.
Gli associati Aziende hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata è intrasmissibile. La quota non è rivalutabile.
Tutti gli associati  hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione.
La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo.
Gli associati aziende hanno  il diritto di diffondere  i video realizzati , dietro il versamento di un contributo per ogni  diffusione di un video che verrà definito di volta in volta.

Articolo 8 Recesso ed esclusione degli Associati dall'Associazione
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.
La qualifica di associato si perde per recesso dell’associato stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.
Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata per posta, anche elettronica,  almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.
Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:
a. per mancato versamento della quota associativa annuale;
b. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;
d. per dichiarazione di fallimento dell’associato.
Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all’associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all’indirizzo di registrazione dell’associato; l’associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.  In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successi trenta giorni, la propria decisione che sarà, in ogni caso, inappellabile.

Articolo 9 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente
5. il Tesoriere;
6. il Segretario.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione
di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal
Consiglio Direttivo.

Articolo 10 L'Assemblea generale degli Associati
L'Assemblea generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno
una volta l'anno entro il 30 Aprile.
L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/5  degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con  posta, anche elettronica,  almeno 5  giorni prima della data fissata per la riunione.
Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. E’  considerata valida la partecipazione in audio e/o videoconferenza.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.
Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall'Assemblea stessa.
Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.
I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati  per  posta, anche  elettronica, a tutti gli associati.
L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 11 Assemblea ordinaria degli Associati
L'Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
b. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
c. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno;
d. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.
Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati
aventi il diritto di voto partecipanti o rappresentati.

Articolo 12 Assemblea straordinaria degli Associati
L'Assemblea straordinaria:
a. delibera sulle modifiche allo Statuto;
b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 13 Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
a. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
b. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
c. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
d. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;
e. deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
f. deliberare sull'esclusione degli associati;
g. proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
h. deliberare, per gli associati, le quote associative per l’anno successivo;
i. deliberare ogni altro atto di amministrazione;
j. conferire e revocare procure;
k. nominare il Presidente, il Vicepresidente il  Segretario  e il Tesoriere ;
l. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività.   Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre (tre) a sette (sette)  eletti dall'assemblea nell’ambito degli associati.  I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce  ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente.
La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo viene effettuata tramite posta, anche  elettronica,  da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure ,  anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza. Il Consiglio Direttivo è presieduto,  dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Articolo 14 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto ed è rieleggibile.  Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.  
Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio,  opera con gli stessi poteri del Presidente in assenza o indisponiblità del Presidente.

Articolo 15 Segretario e Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere  e il Segretario i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto e sono rieleggibili.
Il Segretario:
a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.
Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.
In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione, di tutte le quote associative e dei contributi volontari, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.
La cassa sarà tenuta dal  Tesoriere.
Qualora l'ammontare delle entrate e dei pagamenti superi il limite di  operazioni in contante previsto dalla legge,  sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente; in questo caso tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.


Articolo 16 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. dalle quote associative di cui al precedente articolo 15;
b. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 Esercizio
L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell’associazione.
Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell’associazione.

Articolo 18 Delibera di scioglimento e liquidazione
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.
L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 Clausola Arbitrale
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dal Presidente pro-tempore dell’ordine degli Avvocati del Foro di Milano. L’arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.

Articolo 20 Disposizioni generali
Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.



L'associazione Slow City è stata costituita il 13 dicembre 2013 presso lo studio del notaio Dr. Carlo Biotti, corso Monforte 2, Milano iscritto presso il Collegio  Notarile di Milano, al repertorio n. 14453 Raccolta n. 9675, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1 in data 19 dicembre 2013 al n. 38375 Serie 1T.
Copie conformi dell'atto costitutivo si trovano depositate presso il Presidente  e  presso il Segretario dell'Associazione.




2 – durata
La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3  Scopi
L'Associazione, costituita senza fini di lucro, si propone come scopi
a) la realizzazione di documentari video culturali che presentano  il patrimonio culturale, architettonico e artistico italiano;
b) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio culturale, architettonico  e artistico italiano  finalizzati alla realizzazione di quanto previsto al punto a);
c) la realizzazione di momenti di incontro con  i cittadini  per  la presentazione di quanto realizzato ai punti  a e b ;
d) la realizzazione di incontri con altri enti e associazioni aventi simili interessi;
e) la diffusione di quanto realizzato presso iniziative gestite da enti pubblici e/o privati e  tramite  media quali televisioni, internet, facebook, youtube e altri strumenti analoghi che potranno dimostrarsi adeguati allo scopo, quali giochi e visite interattive;
f) la eventuale realizzazione di una internet TV ;
g)la vendita e cessione a terze parti dei diritti di riproduzione dei video realizzati  al punto  a) ;
h) la stipula di convenzioni con enti pubblici per la diffusione e distribuzione dei video;
i)   la formazione di soci o persone  esterne all’associazione  alle tecniche di ripresa,  postproduzione digitale e elaborazione degli audio e computer graphics.
Per il raggiungimento dei propri scopi,  l'Associazione potrà avere il supporto di qualunque ente o persona giuridica pubblica o privata nonché collaborare con organismi o enti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e che non abbiano finalità in contrasto con gli scopi dell'associazione.  L'Associazione, previa delibera del Comitato Esecutivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche e  giuridiche pubbliche o private e comunque da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività  dell'associazione.

Articolo 4
Hanno titolo ad aderire all’Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione
Gli associati si dividono in:
- Fondatori: sono coloro che  hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono i  5 firmatari del presente atto.
- Individuali: sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione;
- Affiliati: sono le associazioni e le fondazioni aventi  la caratteristica di essere enti no-profit;
- Aziende: sono le società di persone o di capitali;
- Sostenitori: sono persone fisiche o aziende  che richiedono di essere ammesse all'Associazione e che contribuiscono in modo rilevante al patrimonio dell’associazione;
- Onorari: sono persone fisiche o aziende che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti  particolarmente onore nel sostenere l’Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all’Associazione.
Le modalità di adesione verranno definite, comunicate e rese disponibili dal Consiglio  Direttivo.

Articolo 5 Ammissione degli Associati
Per l’ammissione degli associati Individuali e affiliati:  essi devono presentare apposita domanda, indirizzata all'Associazione, su modulo prestampato  e versare la quota associativa prevista per le persone fisiche.
Per l’ammissione degli associati Aziende:  essi devono presentare apposita domanda,su modulo prestampato,  indirizzata all'Associazione e  la motivazione della richiesta e versare la quota associativa prevista per le Aziende.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo e  ha effetto successivamente al versamento della quota associativa.
I soci onorari sono identificati dal Consiglio Direttivo e aderiscono firmando l'accettazione, senza  quota associativa
In ogni caso deve essere fornito l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni e convocazioni.


Articolo 6 Quote associative
Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo una volta all'anno.
Per il primo anno la quota associativa è stabilita in euro 20 (venti e zero centesimi). La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.
Articolo 7 Obblighi e diritti degli Associati
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.
Gli associati Aziende hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata è intrasmissibile. La quota non è rivalutabile.
Tutti gli associati  hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione.
La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo.
Gli associati aziende hanno  il diritto di diffondere  i video realizzati , dietro il versamento di un contributo per ogni  diffusione di un video che verrà definito di volta in volta.

Articolo 8 Recesso ed esclusione degli Associati dall'Associazione
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.
La qualifica di associato si perde per recesso dell’associato stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.
Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata per posta, anche elettronica,  almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.
Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:
a. per mancato versamento della quota associativa annuale;
b. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;
d. per dichiarazione di fallimento dell’associato.
Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all’associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all’indirizzo di registrazione dell’associato; l’associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.  In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successi trenta giorni, la propria decisione che sarà, in ogni caso, inappellabile.

Articolo 9 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente
5. il Tesoriere;
6. il Segretario.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione
di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal
Consiglio Direttivo.

Articolo 10 L'Assemblea generale degli Associati
L'Assemblea generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno
una volta l'anno entro il 30 Aprile.
L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/5  degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con  posta, anche elettronica,  almeno 5  giorni prima della data fissata per la riunione.
Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. E’  considerata valida la partecipazione in audio e/o videoconferenza.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.
Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall'Assemblea stessa.
Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.
I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati  per  posta, anche  elettronica, a tutti gli associati.
L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 11 Assemblea ordinaria degli Associati
L'Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
b. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
c. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno;
d. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.
Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati
aventi il diritto di voto partecipanti o rappresentati.

Articolo 12 Assemblea straordinaria degli Associati
L'Assemblea straordinaria:
a. delibera sulle modifiche allo Statuto;
b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 13 Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
a. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
b. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
c. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
d. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;
e. deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
f. deliberare sull'esclusione degli associati;
g. proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
h. deliberare, per gli associati, le quote associative per l’anno successivo;
i. deliberare ogni altro atto di amministrazione;
j. conferire e revocare procure;
k. nominare il Presidente, il Vicepresidente il  Segretario  e il Tesoriere ;
l. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività.   Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre (tre) a sette (sette)  eletti dall'assemblea nell’ambito degli associati.  I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce  ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente.
La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo viene effettuata tramite posta, anche  elettronica,  da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure ,  anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza. Il Consiglio Direttivo è presieduto,  dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Articolo 14 Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto ed è rieleggibile.  Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.  
Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio,  opera con gli stessi poteri del Presidente in assenza o indisponiblità del Presidente.

Articolo 15 Segretario e Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere  e il Segretario i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto e sono rieleggibili.
Il Segretario:
a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.
Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.
In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione, di tutte le quote associative e dei contributi volontari, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.
La cassa sarà tenuta dal  Tesoriere.
Qualora l'ammontare delle entrate e dei pagamenti superi il limite di  operazioni in contante previsto dalla legge,  sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente; in questo caso tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.


Articolo 16 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. dalle quote associative di cui al precedente articolo 15;
b. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 Esercizio
L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell’associazione.
Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell’associazione.

Articolo 18 Delibera di scioglimento e liquidazione
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.
L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 Clausola Arbitrale
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dal Presidente pro-tempore dell’ordine degli Avvocati del Foro di Milano. L’arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.

Articolo 20 Disposizioni generali
Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

L'associazione Slow City è stata costituita il 13 dicembre 2013 presso lo studio del notaio Dr. Carlo Biotti, corso Monforte 2, Milano iscritto presso il Collegio  Notarile di Milano, al repertorio n. 14453 Raccolta n. 9675, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1 in data 19 dicembre 2013 al n. 38375 Serie 1T.
Copie conformi dell'atto costitutivo si trovano depositate presso il Presidente  e  presso il Segretario dell'Associazione.



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